In base alla normativa regionale i servizi per la prima infanzia possono essere
gestiti da:
- Comuni anche in forma associata
- Altri soggetti pubblici
- Da soggetti privati accreditati ai sensi dell’art.19, convenzionati
con i Comuni
- Da soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica
- Da soggetti privati autorizzati al funzionamento
Il soggetto privato che vuole aprire un servizio educativo rivolto ai bambini
nella fascia 0-3 anni deve in primo luogo fare riferimento a quanto indicato
nella L.R.8/2004 che fissa i criteri generali per
la realizzazione, gestione, qualificazione e controllo dei servizi per la prima
infanzia e alle disposizioni contenute nella Direttiva
Regionale sui requisiti strutturali ed organizzativi per la prima infanzia.
Occorre ricordare che questi servizi sono soggetti all’autorizzazione
al funzionamento.
L’autorizzazione è concessa dal Comune nel cui territorio si
colloca la struttura.
Il Comune rilascia tale autorizzazione dopo aver acquisito il parere della Commissione
tecnica provinciale istituita presso la Provincia.
Comune e Provincia sono i due referenti da contattare nel momento in
cui si intenda aprire un servizio di questo tipo.
I nidi aziendali rientrano nella normativa regionale, devono quindi rispondere
ai requisiti indicati dalla Legge e dalla Direttiva regionale.
I servizi ricreativi invece che si distinguono da servizi educativi in quanto
devono presentare caratteristiche di occasionalità ed estemporaneità,
sono soggetti solo alla presentazione al Comune di riferimento della denuncia
di inizio attività, comprendente l’autocertificazione del possesso
dei requisiti relativi alla sicurezza e alla salute previsti dalla normativa
vigente.