Come indica l’art.9 della Legge 8/2004, i servizi ricreativi
rivolti ai bambini di età inferiore ai tre anni, hanno finalità
puramente ricreativa, sono caratterizzati da estemporaneità
ed occasionalità nella frequenza.
Questi servizi non sono soggetti all’autorizzazione al funzionamento,
i soggetti gestori devono trasmettere al Comune competente per territorio, ai
sensi dell’art.19 della Legge 7 agosto 1990 n.241, la denuncia
di inizio attività comprendente l’autocertificazione
del possesso dei requisiti relativi alla sicurezza e alla salute previsti dalla
normativa vigente, venti giorni prima dell’attivazione del servizio stesso.
Il servizio ricreativo si caratterizza per una periodicità
massima di due giorni alla settimana e una frequenza
giornaliera massima di tre ore.
All’interno del servizio è fatto divieto di erogare
il servizio di mensa.
I Comuni dispongono controlli, anche a campione, sull’idoneità
e la corretta utilizzazione, a fini puramente ricreativi di questi servizi.